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Associazione “VALERIO DANIEL DE SIMONI”

Statuto

  • Art. 1. - E' costituita, a seguito dell'assemblea dei soci del 19 giugno 2012, l'Associazione “VALERIO DANIEL DE SIMONI”. Questa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, delle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha sede in Roma, Via Meropia, 86 – 00147.
  • Art. 2. - L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, beneficenza e tutela dei diritti civili, in favore delle persone in situazione di svantaggio ed in particolare in favore di cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari in condizioni economiche disagiate; il tutto sia in territorio nazionale che all’estero. L’Associazione promuove inoltre la solidarietà ed il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali, sportive, creative, ricreative, editoriali, al fine di innalzare la qualità della vita nella convivenza fra culture ed etnie.
  • Art. 3. - L'Associazione “Valerio Daniel De Simoni” per il raggiungimento dei suoi fini intende perseguire le seguenti attività:
  1. istruzione e formazione, sia direttamente, sia attraverso la gestione ed il coordinamento di attività educative;
  2. sostegno sociale, economico, morale, spirituale e psicofisico;
  3. beneficenza;
  4. istituzione di borse di studio;
  5. promozione e tutela dei diritti umani e civili;
  6. attività di promozione per la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale;
  7. progetti di interscambio giovanile e famigliare con Paesi U.E. ed extra U.E.;
  8. progetti di integrazione degli stranieri domiciliati o comunque presenti in Italia, siano essi cittadini della Unione Europea o extracomunitari;
  9. progetti di sostegno e sviluppo a favore di soggetti e comunità stranieri nei territori di origine;
  10. attività culturali e ricreative come, a titolo di esempio non esaustivo: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, film e documentari, spettacoli, etc;
  • A tal fine l’Associazione potrà svolgere operazioni mobiliari commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie, utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sopra descritti e, solo per lo stesso fine dell’oggetto sociale, svolgere operazioni immobiliari quali l’acquisto o la costruzione di strutture ricettive atte ad ospitare persone in condizioni di disagio o di bisogno. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs., 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
  • Art. 4. - L'Associazione “Valerio Daniel De Simoni” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono in: Soci fondatori: i soci che hanno costituito la presente Associazione. Almeno una delle figure tra Presidente, Vicepresidente, Segretario o Membro del Consiglio Direttivo dovrà essere rappresentata da uno dei soci fondatori elencati in calce al presente Statuto. Soci ordinari: persone, enti o associazioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del loro vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Soci sostenitori: persone, enti, associazioni o istituzioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico all’ attività dell'associazione. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
  • Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
  • Art. 6. - I soci cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni e per decadenza. Il recesso del socio può avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Direttivo ed ha effetto immediato.
  • Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
  • Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate incluse le quote sociali. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  • Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
  • Art. 10. - Gli organi dell'Associazione “Valerio Daniel De Simoni” sono:
  1. il Presidente; l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, ove nominato;
  4. il Collegio dei probiviri, ove nominato.
  • Art. 11. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata, dal Presidente, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, comunque non inferiore a cinque. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, comunque non inferiori a cinque. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato a mezzo delega scritta . Ogni delegato non può rappresentare più di due associati. La convocazione va fatta mediante invio con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, o con altro mezzo che ne certifichi l'invio anche se telematico (e-mail, fax, sms ecc.). Nell’avviso devono essere indicati l’ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
  • Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. delibera su ogni altro argomento che l'organo direttivo intenda sottoporle L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
  • Art. 13. - Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
  • Art.14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato: dal Presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; da richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.
  • Art. 15. - Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. In caso di sua assenza o impedimento può essere sostituito, previo accordo con il Direttivo, dal vice-presidente. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
  • Art. 16. - Il collegio dei revisori, ove costiuito, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
  • Art. 17. - Il Collegio dei probiviri, ove costituito, è composto da tre soci eletti dall'assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
  • Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria in accordo con quanto stabilito dall'art. 27 C.C.. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662 del 23.12.96.
  • Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
  • Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 

Roma, li 19 giugno 2012

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